Ci state scrivendo in molti per chiedere delucidazioni riguardo un articolo che lancia l’allarme su imminenti divieti di accesso ai boschi per le moto e per estensione anche alle biciclette.
Tutto nasce da pagina 33 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 286 del 1 dicembre 2021, Art.2 comma 3 che recita: “Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario”.
E’ giusto ricordare però che per viabilità forestale si intende secondo l’art. 3, comma 2, lettera f del d.lgs. 34/2018: “la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”.
Tale viabilità nasce per uso esclusivo delle attività forestali, hanno spesso carattere temporaneo, non comprende ad esempio i sentieri e le strade comunali o vicinali (grazie Simone di West Coast Trails per la puntuale segnalazione).
Detto questo ci siamo attivati scrivendo ai nostri contatti istituzionali in Regione e negli Enti Parco per capire meglio le eventuali ripercussioni sul territorio. Al momento non è chiaro se e quali saranno le implicazioni pratiche per l’accesso ai sentieri per i ciclisti.
Continueremo a monitorare la situazione ed a tenervi aggiornati in merito. Senza allarmismi ed aperti al dialogo con le Istituzioni per un eventuale confronto sul tema nel caso si rendesse necessario.
Aggiornamento del 16/12/2021 ore 11:30
Il DM appena approvato (nel quale non si parla esplicitamente di bici) in gran parte ricalca quanto già previsto dalle norme forestali Regionali del Piemonte (ed altre Regioni ndr) ed il cui recepimento, previsto entro 180 gg, non porterà novità restrittive.
In molte regioni fra cui il Piemonte, la situazione attuale è la seguente:
– il transito con mezzi motorizzati (ovvero le moto ndr) fuori dalla viabilità carrozzabile è di regola vietato (L.r. 32/1982 e s.m.i.);
– il transito veicolare sulla viabilità non pubblica è regolamentato; tutte le strade che non sono statali (incluso demanio militare), provinciali o comunali, e tutte le piste sono da considerare vicinali, quindi private anche se insistono su suolo pubblico, ed i proprietari-aventi titolo possono a loro discrezione vietarne il transito;
– la viabilità realizzata a scopo forestale e silvo-pastorale – generalmente su terreni a vincolo idrogeologico oggetto del nuovo DM in questione è da sempre chiusa al transito veicolare ordinario (L.r. 45/1989), anche se su terreni comunali, e non vi si applica il codice della strada; al momento al di fuori degli aventi titolo, dei mezzi di soccorso e di vigilanza l’accesso è consentito a chi si reca presso strutture ricettive situate lungo il tracciato (agriturismi, posti tappa); la legge forestale regionale (L.r. 4/2009) prevede l’emanazione di criteri regionali per futuri regolamenti comunali che ne disciplinano l’accesso ai veicoli privati, assumendosene le relative responsabilità.
In conclusione ribadiamo quindi che per le biciclette non cambia nulla per quanto riguarda l’accesso ai sentieri.
Aggiornamento del 16/12/2021 ore 12:44
Molti siti web riportano le precisazioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sul tema (al momento non ne abbiamo trovato traccia sul sito MIPAAF ma le riportiamo come reperite ndr).
Si premette che il Decreto 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 286 del 1 dicembre 2021, contiene esclusivamente le linee guida per le Regioni allo scopo, pienamente condiviso dalle Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni e dai Ministeri concertanti (MiC e MiTE), di uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale, che già esistono nelle singole legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata.
È opportuno rammentare che la competenza primaria in materia è delle Regioni, ed ogni regione e provincia autonoma ha già una sua legge regionale che disciplina gli aspetti strettamente tecnici e la fruibilità di tali viabilità.
Il decreto si muove nell’ambito delle previsioni dell’articolo 9 del Testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018 (D.lgs. n. 34/2018), in vigore già da anni, senza alcun contraccolpo sul tema della fruizione della viabilità forestale.
Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta viabilità, fermo restando che, come espressamente previsto all’articolo 2, comma 3 del decreto, le strade e le piste forestali non sottostanno ai criteri di sicurezza previsti per la viabilità ordinaria, poiché si tratta di viabilità esclusa dal Codice della strada.
Inoltre, come esplicitato dal medesimo comma, è compito delle Regioni disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale “… tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale ed alla tutela ambientale e paesaggistica”.
Si fa inoltre presente che in capo alla Regioni è incardinata anche la competenza in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e del rispetto di quanto previsto dal vincolo idrogeologico; pertanto, spetta alle Regioni la competenza a valutare gli effetti della fruizione pedonale, cicloturistica o con mezzi motorizzati diversi da quelli forestali sui tracciati, i cui effetti su fondi non asfaltati hanno impatti ben diversi tra loro; essi dovranno essere valutati con la massima attenzione alle singole realtà territoriali.
Da ultimo, si ribadisce che tutte le Regioni all’unanimità hanno approvato il decreto e le linee guida, ben consapevoli delle proprie competenze e delle conseguenze gestionali.
Aggiornamento del 19/12/2021 ore 09:45
Il comunicato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è pubblicato qui sul sito ufficiale Mipaaf.
2 commenti su “Allarmismo e divieti di accesso ai sentieri per moto e bici”
Sono pazzi??
Ciao Alessandro, bisognerà seguire con attenzione i decreti attuativi Regionali ma ad oggi il Decreto Ministeriale non dice nulla di nuovo per quanto concerne l’accesso ai sentieri per le biciclette.